STATUTO DEL CONSORZIO

Versione originale
 

Art. 1
DISPOSIZIONI GENERALI

Il Consorzio Regionale per le Ricerca Applicata e la Sperimentazione, denominato CORERAS con sede in Palermo, presso l'Ente di Sviluppo Agricolo, via Libertà n. 203, ed ivi legalmente costituito ai sensi dell'art. 5 della L.R. 5 agosto 1982 n. 88, è regolato dal presente statuto.

Art. 2
DURATA

Il Consorzio ha la durata di anni 20 anni che potrà essere prorogata di un ulteriore ventennio dall'Assemblea dei Partecipanti.

Art. 3
FINALITÀ

Il Consorzio, nel quadro degli indirizzi determinati dall'Assessore Regionale dell'Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, persegue, senza fini di lucro, lo sviluppo e l'ammodernamento strutturale ed organizzativo dei sistemi: agro-alimentare, agro-industriale ed agro-ambientale della Sicilia, attraverso attività di ricerca applicata e di sperimentazione a favore delle diverse fasi delle filiere e dei sistemi, e di divulgazione dei risultati anche mediante la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento dei tecnici operanti in Sicilia.
Il Consorzio può, altresì, fornire assistenza tecnica e consulenza ad enti pubblici e privati, formare tecnici, ricercatori, imprenditori e operatori di enti pubblici e privati, espletare analisi, sperimentazione, studi di fattibilità e progettazione di interventi a valere sui fondi comunitari, nazionali e regionali.
Il Consorzio può organizzare la propria attività per comparti produttivi per settori specializzati o per aree tematiche.
ell'ambito di tali attività, il Consorzio opera per il conseguimento delle finalità previste dall'art. 16 della L.R. 3.6.1975, n. 24, dal terzo comma dell' art. 3 della L.R. 20.4.1976, n. 36, dall’art. 4 lett. a) della L.R. 1.8.1977, n. 73 e ai sensi della normativa vigente in materia.
Il Consorzio potrà altresì svolgere attività per il conseguimento delle finalità previste da ogni altra disposizione legislativa regionale, nazionale e comunitaria riguardante la materia.
Il Consorzio potrà avvalersi per le finalità di cui ai precedenti commi - delle basi territoriali rese disponibili dalla Regione, dagli Enti locali e dagli Enti e Associazioni riconosciuti dalla Regione operanti nel settore, costituendo presso le stesse aziende agricole sperimentali.

Art. 4
PARTECIPANTI

Al Consorzio possono partecipare L’Assessorato Regionale dell'Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, le Università degli Studi, gli Enti Pubblici Nazionali e Regionali di Ricerca, gli Enti Locali, gli Enti Pubblici Economici Regionali.

Art. 5
AMMISSIONE-VINCOLO SOCIALE CESSAZIONE

Sulle domande di ammissione delibera il Comitato Direttivo.
Il socio aderente cessa di far parte del Consorzio:
a) per recesso, salvo il rispetto degli obblighi statutari;
b) per espulsione, per essere venuto meno ai propri doveri verso il Consorzio.

Art. 6
QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Ogni socio deve versare:
- una quota del capitale sociale o fondo di dotazione;
- una quota annuale di partecipazione, necessaria ad assicurare l'ordinario funzionamento del Consorzio, determinata dall'Assemblea dei Partecipanti “come fondo di funzionamento.”
- eventuali contributi straordinari relativi ad iniziative ed attività deliberate dal Comitato Direttivo.

Art. 7
ORGANI DEL CONSORZIO

Gli Organi del Consorzio Sono:
- l'Assemblea dei Partecipanti;
- il Comitato Direttivo;
    - il Presidente;
    - il Comitato Tecnico-Scientifico;
- il Collegio dei Revisori.
Gli Organi del Consorzio durano in carica quattro anni ed i loro componenti possono essere riconfermati per non più di una volta.
Le nomine e le designazioni assessoriali sono soggette alle vigenti norme in materia.

Art. 8
ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti degli Enti partecipanti al Consorzio, ciascuno dei quali dispone di un voto.
Per la validità dell'Assemblea ordinaria occorre la presenza di tante quote che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.
Per la validità delle relative deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti all'Assemblea.
Per la validità delle Assemblee straordinarie occorre la presenza di almeno la metà degli associati e tre quarti del capitale sociale, mentre le deliberazioni vengono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per deliberare sui bilanci; si riunirà altresì ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno.
Il Presidente è tenuto a convocare senza indugi in via straordinaria l'Assemblea allorché ne venga fatta richiesta scritta, con l'indicazione delle materie da trattare, da parte del Collegio dei Revisori dei Conti o da parte del Comitato Direttivo, oppure da componenti l'Assemblea, rappresentanti almeno un terzo dei componenti.

Art. 9
COMPITI DELL 'ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

L'Assemblea definisce le linee programmatiche e gli indirizzi generali dell'attività del Consorzio.
Rientrano nella competenza dell'Assemblea, oltre all'approvazione dei Bilanci:

  • nomina dei Componenti il Comitato Direttivo;
  • nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

  • approvazione dei regolamenti interni;

  • fissazione dell’importo della quota annuale di partecipazione al fondo di dotazione o capitale sociale ed al fondo di funzionamento.

​​L’Assemblea delibera su ogni argomento concernente il Consorzio non attribuito espressamente ad altri organi istituzionali e sottoposto al suo esame dal Presidente attraverso inserimento all'ordine del giorno, nonché sull'eventuale azione di responsabilità nei confronti del Presidente, del Vicepresidente, del Comitato Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti.Per le azioni di responsabilità la maggioranza richiesta è quella di due terzi dei componenti.

Art. 10
COMPOSIZIONE E FUNZIONALITÀ DEL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è composto da:
-Presidente e Vicepresidente del Consorzio;
-un membro eletto dall’assemblea in rappresentanza degli enti consorziati.
II Presidente ed il Vicepresidente fungono rispettivamente da Presidente e Vicepresidente del Comitato.
Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Ogni componente del Comitato dispone di un voto.
I membri del Comitato nominati in sostituzione di quelli decaduti scadono insieme con quelli in carica all'atto della nomina.
Partecipano con funzione consultiva alle sedute del Comitato Direttivo i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Presidente, altresì, può invitare a partecipare con voto consultivo alle sedute persone di particolare competenza in dipendenza degli argomenti posti all'ordine del giorno.
II Comitato Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o, in mancanza di questo dal Vicepresidente.
Si riunisce in via ordinaria almeno ogni due mesi e si riunisce in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne facciano richiesta scritta gli altri 2 componenti.
I membri del Comitato che, senza giustificato motivo, si astengono dall'intervenire per tre sedute consecutive, decadono dall'incarico, e saranno sostituiti dall'Assemblea nella sua prima riunione utile.
Altre norme relative al funzionamento del Comitato Direttivo potranno essere determinate con regolamenti interni.

Art. 11
COMPITI DEL COMITATO DIRETTIVO

II Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio.
Spettano ai Comitato Direttivo, in particolare:

  • curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

  • deliberare sull'istituzione e sul funzionamento degli uffici del Consorzio e sul relativo personale;

  • predisporre regolamenti di funzionamento;

  • amministrare il patrimonio del Consorzio;

  • predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

  • esercitare ogni più ampio potere deliberativo ed esecutivo non espressamente attribuito all’Assemblea;

  • deliberare sulle eventuali azioni giudiziarie;

  • nominare il Comitato Tecnico-Scientifico di cui al successivo punto 15;

  • approvare le linee programmatiche di attività e i programmi annuali di ricerca e sperimentazione proposti e definiti in linea con il Comitato Tecnico-Scientifico.

Il Comitato Direttivo, onde rendere più agevole il funzionamento del Consorzio, in relazione ad alcune particolari esigenze, può delegare al Presidente proprie attribuzioni.
Degli atti relativi alle attribuzioni delegate il Presidente dovrà informare il Comitato Direttivo.
L' Assemblea deve essere informata delle deleghe attribuite al Presidente da parte del Comitato Direttivo.

Art. 12
IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio.
Il Presidente può assumere in via eccezionale ed in casi di assoluta urgenza, provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo necessari per garantire il funzionamento del Consorzio con obbligo di far ratificare gli stessi nella prima riunione successiva e comunque entro il 60.mo giorno dalla loro adozione.
In caso di assenza o di impedimento il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.
Il Presidente fissa l'ordine del giorno, convoca e presiede l’Assemblea generale ed il Comitato Direttivo, provvede all'esecuzione delle loro deliberazioni.
Il Presidente e’ nominato dall’Assessore Regionale dell’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea.
Il Presidente è scelto fra persone che abbiano svolto per almeno 5 anni documentata attività scientifica di ricerca, coerente con le finalita’ di cui all’articolo 3 del presente Statuto, ovvero 10 anni documentata esperienza in analisi e progettazione in ambito comunitario, nazionale e regionale e documentata attivita' didattica in materie attinenti l'ambito economico-agrario, sociale, economico, anche in ambito universitario.
Il Vicepresidente e’ nominato dall'Assemblea dei Partecipanti in rappresentanza delle Università consorziate.
Il Vicepresidente è scelto fra le persone che abbiano rilevante competenza ed esperienza in materia economico-agraria e di politica agraria.

Art. 13
IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. I membri effettivi sono designati: uno dall'Assessore Regionale dell'Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, che riveste le funzioni di Presidente del Collegio, uno dall’Assessore Regionale dell'Economia, entrambi scelti ai sensi dell’art. 48 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni ed uno dall'Assemblea dei Partecipanti. I membri supplenti sono nominati dall’Assemblea dei Partecipanti.
I membri del Collegio devono essere scelti tra persone iscritte al registro dei revisori contabili istituito con d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 e ss.mm.eii..
I membri supplenti subentrano formalmente agli effettivi in ordine di anzianità in caso di legittimo impedimento da parte di questi ultimi ad esercitare le loro funzioni. Agli stessi possono essere attribuiti dal collegio specifici compiti di controllo sulle attività gestionali del Consorzio, anche agli effetti delle nuove disposizioni normative.
La funzione di Presidente del Collegio è rivestita dal membro designato dall'Assessore Regionale dell'Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea;in caso di sua assenza è assunta dal membro effettivo più anziano.
I Revisori dei Conti devono essere invitati alle riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea dei Partecipanti.
Il Collegio si riunisce, convocato dal proprio Presidente, tutte le volte che questi lo ritenga necessario o su richiesta di un revisore.

Art. 14
COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti opera ai sensi dell’art. 48 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge i compiti previsti dal codice civile e dalla contabilità regionale adottata dal Consorzio, in quanto compatibili con la natura giuridica dello stesso.
In particolare:

  • controlla l'amministrazione del Consorzio attraverso le funzioni previste dalle vigenti normative;

  • vigila: a) sull'osservanza delle disposizioni di legge, dello Statuto e dei regolamenti, da parte dell'Assemblea, del Comitato Direttivo, del Presidente; b) sulla corrispondenza del conto consuntivo al preventivo ed alle scritture contabili e libri consortili;

  • redige annualmente la relazione di competenza sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo.

Art. 15

Al fine del perseguimento delle finalità del Consorzio il Comitato Direttivo nomina un Comitato Tecnico-Scientifico presieduto dal Presidente o per delega dal Vicepresidente del Consorzio, composto da sei componenti.
I membri del Comitato Tecnico-Scientifico vengono scelti tra persone particolarmente esperte nel campo della ricerca e sperimentazione, appartenenti a differenti aree scientifiche e disciplinari coerenti con le finalita’ di cui all’articolo 3 del presente Statuto.
Il Comitato Tecnico-Scientifico promuove la ricerca applicata e la sperimentazione e ogni altra questione di carattere tecnico-scientifico e definisce in linea con il Comitato Direttivo i programmi di ricerca e di sperimentazione del Consorzio.
I componenti il Comitato Tecnico-Scientifico possono essere invitati alle riunioni sia dell’Assemblea che del Comitato Direttivo e interverranno all'occorrenza per le tematiche attinenti l'analisi, la sperimentazione, gli studi di fattibilità e la progettazione di interventi a valere sui fondi comunitari, nazionali e regionali.

Art. 16
PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Il patrimonio del Consorzio è costituito:
- dal capitale sociale o fondo di dotazione;
- dal fondo di funzionamento;
- da eventuali rendite patrimoniali:
- dai beni mobili ed immobili di qualsiasi natura che, per acquisti, lasciti donazioni e per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà del Consorzio;
- dai contributi o proventi per incarichi di ricerca e divulgazione dei relativi risultati, da parte di enti pubblici o dell'Unione Europea;
- da altri eventuali proventi.
Al Consorzio possono essere concessi in affidamento beni immobili e mobili da parte degli enti od organismi consorziati.

Art. 17
COMPENSI E RIMBORSO SPESE

Ai componenti dell'Assemblea dei Partecipanti e del Comitato Tecnico-Scientifico non compete alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettuate nell'esercizio delle funzioni loro attribuite.
L'Assemblea dei Partecipanti determina i compensi ai componenti del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori.

Art. 18
CAPITALE SOCIALE FONDO DI DOTAZIONE E FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI ATTIVITÀ

Il capitale sociale o fondo di dotazione è costituito dalle quote associative iniziali versate dai singoli soci.
Il fondo di funzionamento è costituito dalle quote annuali di partecipazione dei consorziati.
La quota di capitale sociale e la quota di partecipazione dell’Amministrazione Regionale al fondo di funzionamento sarà almeno del 51 per cento delle rispettive partecipazioni.
I partecipanti al Consorzio deliberano in Assemblea la modifica della consistenza del fondo di dotazione o capitale sociale, sia quando ciò sia reputato necessario dal Comitato Direttivo per l’esercizio dell’attività, sia quando vengono ammessi, ai sensi dell’art. 4, al Consorzio nuovi soci i quali dovranno sottoscrivere anche quote del capitale sociale e sia quando viene richiesto da parte del socio il recesso ai sensi della lettera a) dell’art. 5 dello Statuto Consortile.
La cessione di quote del fondo di dotazione o capitale sociale è consentita, previa deliberazione del Comitato Direttivo, nell’ambito dei partecipanti.
Il versamento delle nuove quote dovrà essere effettuato nei termini e con le modalità stabilite dal Comitato Direttivo.
L'utilizzo del fondo di dotazione o capitale sociale sarà disciplinato con regolamento interno, predisposto dal Comitato Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei Partecipanti.
Annualmente, il Consorzio attua i programmi di ricerca e di sperimentazione e la divulgazione dei relativi risultati, ivi compresi i connessi investimenti in impianti ed attrezzature, sulla base dei finanziamenti concessi dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste a norma dell'art. 5 della L.R. 5 agosto 1982, n. 88, dell'art. 16 della L.R. 3.6.1975, n. 24 e successive aggiunte e modificazioni, dell'art. 4, lett. a) della L.R. 1.8.1977, n. 73, dell’art. 3, comma terzo della L.R. 36/76 e in adempimento dei programmi operativi attuati dalla Regione con il cofinanziamento dei fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea, nonché del CNR, del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, del Ministero dell’Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.
Il Consorzio potrà anche attuare speciali programmi di ricerca e sperimentazione su richiesta e con finanziamenti di altri soggetti pubblici.
Il Consorzio potrà altresì accedere direttamente a specifici programmi finanziati dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione Europea.

Art. 19
GESTIONE FINANZIARIA

  • La gestione finanziaria dei Consorzio si svolge in base ad un programma triennale e a bilanci preventivi e consuntivi annuali del Consorzio predisposti ai sensi della normativa vigente.

  • Il Consorzio dovrà informare la sua attività a criteri di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità ed avrà l'obbligo del pareggio del bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

  • La gestione dei fondi del Consorzio dovrà essere versata in appositi conti di tesoreria presso gli sportelli delle aziende di credito che gestiscono il servizio di Cassa della regione.

  • La gestione finanziaria del Consorzio si svolge nel rispetto della contabilità pubblica adottata dalla Regione Siciliana.

Art. 20
ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 21
PERSONALE

Per il conseguimento dei propri fini istituzionali l'Assemblea dei Partecipanti, su proposta del Comitato Direttivo, determina l'organico del personale del Consorzio, che deve fare esclusivamente riferimento alle poste di bilancio in entrate per le spese di funzionamento, per le ricerche annuali e/o poliennali, per le disposizione legislative proiettate nel tempo.
II Consorzio potrà anche utilizzare personale amministrativo e tecnico posto a disposizione dagli enti consorziati e/o da enti che operano d'intesa con il Consorzio.

Art. 22
COLLABORAZIONI

Per il conseguimento delle sue finalità il Consorzio può avvalersi, mediante convenzioni, della collaborazione di altri Istituti e Centri di Ricerca nazionali ed internazionali, di Enti, Associazioni e figure professionali di vario ordine.
Il Consorzio può stipulare convenzioni di collaborazione con docenti e ricercatori italiani e stranieri.
Il Consorzio può avvalersi di personale collaboratore esterno e instaurare con esso rapporti di lavoro secondo le normative vigenti.

Art. 23
SCIOGLIMENTO

Nel caso di scioglimento del Consorzio, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, l'Assemblea dei Partecipanti nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
I beni di proprietà del Consorzio saranno assegnati ad istituzioni pubbliche operanti nei settore della ricerca e della sperimentazione in agricoltura.

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